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La nullità dell’atto di citazione d’appello


La nullità dell’atto di citazione è un’invalidità relativa anche al giudizio di primo grado; mentre le altre sono caratteristiche del giudizio di secondo grado.
Si possono ritenere direttamente applicabili gli artt. 163 e 164 c.p.c.
La nullità relativa al sottoatto dell’esercizio dell’azione si ripropone nel processo d’appello relativamente alla mancata indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione.
Essi circoscrivono la parte della sentenza impugnata e quindi il rapporto sostanziale controverso devoluto (cioè l’oggetto del giudizio d’appello).
In questo caso l’operatività della quiescenza mi sembra sia idonea ad escludere che l’atto di citazione d’appello nullo per vizi di tale specie sia sanabile, sia pure ex nunc, nella forma prevista dal quarto e quinto comma dell’art. 164 c.p.c.

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