Secondo schema di connessione per pregiudizialità/dipendenza
Secondo schema di connessione per pregiudizialità/dipendenza
Il secondo schema riguarda le fattispecie nelle quali al rapporto di pregiudizialità/dipendenza che lega la causa principale a quella dipendente si aggiunge l’elemento del legame diretto tra l’attore principale ed il convenuto della causa dipendente, rapporto che, sua volta, è pregiudiziale rispetto al rapporto principale; i soggetti possono essere, ad esempio, la triade creditore/fideiussore/debitore principale (in cui il rapporto tra creditore e fideiussore è pregiudiziale a quello di rivalsa tra fideiussore e debitore, ma è a sua volta pregiudicato da quello tra creditore e debitore principale).
1) Innanzitutto, può accadere che il creditore vinca nei confronti del fideiussore e questi vinca nella azione di rivalsa nei confronti del debitore principale;
- se il fideiussore impugna nei confronti del creditore, bisogna ritenere che, per gli stessi motivi visti in i-1, sia automaticamente devoluto in giudizio anche il rapporto pregiudicato tra debitore e fideiussore;
- se, invece, è il debitore ad impugnare contro il fideiussore, si ripresenta identica la problematica di consentire o meno all’impugnato l’impugnazione incidentale tardiva contro soggetto diverso dall’impugnante principale; cosa che dovrebbe essere assicurata indipendentemente dalla applicabilità della disciplina dell’art. 331 c.p.c. o dell’art. 332 c.p.c.;
- infine, nell’ipotesi che il debitore principale impugni direttamente contro il creditore, cosa che è legittimato a fare, stante il rapporto diretto che lega creditore e debitore principale, anche in questo caso si deve ritenere che avvenga la devoluzione automatica dei rapporti dipendenti creditore/fideiussore e fideiussore/debitore ai sensi dell’art. 331 c.p.c., così da evitare l’assurdo che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, sia accertata l’inesistenza del rapporto base di responsabilità, ma il fideiussore sia ugualmente obbligato verso il creditore, o il debitore sia egualmente obbligato verso il fideiussore.
2) Può verificarsi, poi, la reiezione della domanda del creditore, con assorbimento della domanda di rivalsa del fideiussore nei confronti del debitore principale; in questo caso, è dubbio se, a seguito dell’impugnativa del soccombente, la deduzione del rapporto dipendente tra fideiussore e debitore esegua automaticamente o su iniziativa del fideiussore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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