Skip to content

Effetti della proposizione dell’impugnazione immediata


Il primo problema è risolto a livello di diritto positivo dall’art. 2794 c.p.c., il quale, per evitare un uso distorto dello strumento dell’appello immediato allo scopo di lucrare l’effetto secondario di sospensione del giudizio di primo grado, prevede: “il giudice istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dell’ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’istruttoria sia sospesa sino alla definizione del giudizio d’appello”.
Quanto agli effetti della sospensione è da dire:
- se il giudizio di appello si conclude con sentenza di conferma della sentenza non definitiva di primo grado, il giudizio di primo grado sospeso deve riattivarsi nei modi indicati senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza d’appello di conferma;
- se invece il giudizio d’appello si conclude con la riforma della sentenza non definitiva di primo grado, sorgono gravi e delicati problemi circa le sorti del giudizio di primo grado nel periodo intermedio tra la pubblicazione della sentenza d’appello di riforma e il suo passaggio in giudicato.
In questa sede è solo da osservare che qualora la sentenza d’appello di riforma passi in giudicato non è necessaria alcuna riattivazione di processo di primo grado, perché la sentenza d’appello di riforma è decisione definitiva di rigetto della domanda.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.