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Il tentativo di conciliazione


Enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a tentare la conciliazione delle controversie, e che “tali organismi debbono essere iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.
Quanto alla disciplina del procedimento di conciliazione, sembra sia da segnalare la disposizione secondo cui “l’istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale”; nonché che “la decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce, la domanda deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale” di fallimento del tentativo di conciliazione; quella secondo cui “qualora il contratto e lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui “per consentire il tentativo di conciliazione”; quello infine secondo cui “se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore; il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica” nonché titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

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