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Le novità in materia di provvedimenti camerali


Il titolo IV del decreto legislativo è dedicato ai procedimenti in camera di consiglio; si divide in due capi: il primo dedicato alle disposizioni generali, il secondo al procedimento, ed a sua volta suddiviso in due sezioni a seconda che il procedimento sia in confronto di una parte sola (o unilaterale) o in confronto di più parti (o bi-plurilaterale).
Le disposizioni comuni ai procedimenti unilaterali e bi-plurilaterali concernono: la forma dell’istanza, che è il ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede la società; la composizione del giudice che è monocratica se il procedimento è unilaterale, e collegiale se il procedimento è bi-plurilaterale; la difesa tecnica che è necessaria solo nei procedimenti bi-plurilaterali; la forma e l’efficacia del provvedimento che è il decreto motivato immediatamente esecutivo, da emanare entro 20 giorni dal deposito del ricorso ovvero, se fissata, dell’udienza; l’efficacia del provvedimento di rigetto, che preclude la riproposizione dell’istanza sé non fondata su nuovi presupposti di fatto; la revocabilità e modificabilità del provvedimento di accoglimento, subordinata alla presenza di nuove circostanze; la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a convenzioni anteriori alla conoscenza della modifica o della revoca; il reclamo proponibile dal soggetto interessato, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del decreto, innanzi al collegio del tribunale o alla Corte d’appello a seconda che si tratti di decreto monocratico o collegiale; il potere del presidente del collegio del reclamo di sospendere, in presenza di gravi motivi, l’efficacia del provvedimento con decreto motivato; la non impugnabilità del decreto pronunciato in sede di reclamo.
Per il procedimento unilaterale si prevede la possibilità che il giudice designato ravvisi opportunità dell’audizione della parte istante; la facoltà dell’istante di chiedere a sua volta la fissazione di udienza in camera di consiglio ovvero di limitarsi a depositare osservazioni in cancelleria; il potere del giudice nel corso dell’udienza di assumere informazioni ritenute necessarie, di invitare l’istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonché a notificare l’istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.
Per il procedimento bi-plurilaterale si prevede che a seguito del deposito del ricorso il Presidente del collegio nomina il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera di consiglio; il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e il termine per la costituzione delle altre parti è fissato dal Presidente; all’udienza il collegio procede, anche d’ufficio, alla assunzione delle informazioni ritenute necessarie, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei componenti del collegio; ciascuna parte, fino alla conclusione dell’udienza, può chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale.

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