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Le attività da svolgersi nell’udienza di discussione


Quando nel decreto è contenuto l’invito alle parti a comparire di persona, il Presidente del collegio le interroga liberamente ed esperisce, quando la causa lo consente, il tentativo di conciliazione.
Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni.
Il Presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche.
Esaurita la discussione, direi nella stessa udienza, il collegio conferma o revoca (o modifica), in tutto o in parte, con ordinanza il decreto redatto dal giudice relatore, ed in ispecie le decisioni sull’ammissione o no dei mezzi di prova e l’indicazione delle questioni di rito o di merito rilevabili d’ufficio.
Quindi, in una nuova udienza appositamente fissata, procede all’assunzione dei mezzi di prova ritenuti necessari, eventualmente delegandola al relatore.
Chiusa l’istruzione il collegio o il giudice relatore delegato o fissa una nuova udienza di discussione nei 30 giorni successivi.
Nella nuova udienza di discussione appositamente fissata, il collegio decide la causa in camera di consiglio con lettura immediata “del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione   
È da ritenere che nel corso dell’udienza di discussione il collegio potrà, se richiesto, emanare ordinanza di pagamento delle somme non contestate e ordinanza di ingiunzione.

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