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Nullità della notificazione della citazione, integrazione del contraddittorio e “irregolarità” ex art. 182 c.p.c.


Vengono poi in considerazione alcune ipotesi particolari:
- in caso di dichiarazione della nullità della notificazione dell’atto di citazione, ove il convenuto non si sia costituito, il decreto deve limitarsi a fissare all’attore un termine perentorio di 60 giorni per la rinnovazione cui seguirà lo svolgimento regolare della fase preparatoria;
- ove sussista la necessità di integrare il contraddittorio, con il decreto il giudice “fissa un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già scambiati”; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a 40 giorni e non superiore a 60 giorni per costituirsi mediante memoria notificata alle altre parti, anche non costituite, e ulteriori 30 giorni alle parti originarie per l’eventuale replica”.
Con lo stesso decreto il giudice fissa l’udienza di discussione davanti al collegio entro i successivi 30 giorni;
- con il decreto, ove sussista l’esigenza di regolarizzazione, il giudice assegna un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 giorni per i necessari adempimenti e fissa l’udienza di discussione entro i successivi 30 giorni.
La disposizione se è ragionevole riguardo ai vizi di costituzione o di irregolarità di atti e documenti, non mi sembra lo sia altrettanto riguardo ai vizi di rappresentanza o di autorizzazione: in questa seconda ipotesi mi sembra si sarebbe dovuta adottare una disciplina similare a quella prevista per la nullità della notificazione o per l’integrazione del contraddittorio.

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