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Atto di citazione, comparsa di risposta, memoria di replica dell’attore, controreplica del convenuto, ulteriori repliche


Inizia con la notificazione dell’atto di citazione che deve assegnare al convenuto un termine non minore di 60 giorni per la replica; prosegue con la comparsa di risposta del convenuto da notificarsi all’attore entro il termine da lui fissato, comparsa di risposta che a sua volta deve fissare all’attore un termine non minore di 30 giorni per la replica; si ha quindi la memoria di replica dell’attore che deve fissare al convenuto un termine non minore di 30 giorni (se l’attore ha proposto nuove domande) o di 20 giorni (in caso contrario) per la controreplica del convenuto; quindi ancora la memoria di controreplica del convenuto con la fissazione all’attore di un termine non inferiore a 20 giorni; e così via per un periodo ulteriore massimo di altri 80 giorni.
Ciascuna parte può rinunciare alla replica e, chiedendo la fissazione dell’udienza, fare chiudere la fase preparatoria facendo scattare così le preclusioni in punto di domande, eccezioni e prove.
Si tratta di un meccanismo che:
- stimola la completezza degli atti mediante la possibilità che la controparte richieda la fissazione dell’udienza e faccia scattare le preclusioni;
- consente alla parte che lo voglia di accelerare lo svolgimento del processo rinunciando all’utilizzazione di tutti i termini minimi a difesa di cui è beneficiaria;
- esalta la responsabile valutazione dei difensori in ordine alla maturità della controversia o, è bene precisarlo, all’opportunità di cogliere in fallo la controparte che abbia omesso di articolare in modo completo la propria strategia di attacco o di difesa.

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