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Cenni sul suo ambito di applicazione


Iniziamo dall’art. 1 che sotto la rubrica ambito di applicazione dispone che il decreto legislativo si applica a tutte le controversie relative a:
- rapporti societari, i compresi quelli concernenti le società di fatto, l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i liquidatori e i direttori generali delle società, delle mutue assicuratrici e delle società cooperative nonché contro i soggetti incaricati della revisione contabile; trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali e i diritti inerenti; patti parasociali e accordi di collaborazione;
- rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita ivi compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, contratti di borsa;
materie di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, quando la relativa controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro associazioni rappresentative dei consumatori o camere di commercio;
- credito di opere pubbliche.

In tutte queste materie il tribunale giudica normalmente in composizione collegiale, con la sola eccezione delle controversie di cui alla lettera c.
Se una causa relativa a uno dei rapporti di cui all’art. 1 del decreto è proposta in forme diverse da quelle previste dal decreto legislativo stesso, il giudice dispone con ordinanza il mutamento di rito.
È da ritenere che in ipotesi di connessione di una causa societaria un’altra soggetta a rito diverso (ordinario o anche speciale) prevalga il rito societario.

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