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Problemi sul meccanismo di formazione della sentenza


Sul piano tecnico il meccanismo di formazione della sentenza ha fatto sorgere alcuni problemi:
- ci si è domandati innanzitutto quale sia la conseguenza del vizio concretatosi nella mancata lettura del dispositivo in udienza.
Tale vizio darebbe luogo a nullità insanabile della sentenza onde si converte in motivo di impugnazione e, se verificatosi nella formazione della sentenza d’appello, comporta la cassazione  con rinvio, là dove se verificatosi nella formazione della sentenza di primo grado comporta solo rinnovazione della decisione in appello; la soluzione non convince perché per un verso è inidonea a salvaguardare nel caso concreto il rispetto dei valori di concentrazione e immediatezza, per altro verso le sanzioni idonee a reprimere prassi disapplicative di norme della specie di quella contenuta nell’art. 429 c.p.c. sembrano essere costituite non tanto dalla nullità quanto dall’irrogazione di sanzioni disciplinari al giudice;
- il diverso meccanismo di formazione della sentenza ha fatto sì che si verificassero nella pratica (ancorché in numero alquanto contenuto) vizi sconosciuti alla sentenza civile: ci si intende riferire ai vizi attinenti a difformità tra dispositivo letto in udienza e motivazione e/o dispositivo contenuto nella sentenza.
La dottrina e la giurisprudenza si sono attestate sulle seguenti posizioni:
- con la lettura del dispositivo in udienza si esaurisce totalmente il potere decisorio del giudice e residua solo il potere/dovere del giudice di redigere una motivazione coerente col dispositivo;
- nei casi di contrasto radicale tra dispositivo letto in udienza, motivazione e dispositivo contenuto nella sentenza depositata prevale il dispositivo letto in udienza;
- la procedura di correzione degli errori materiali potrà essere utilizzata solo nell’ipotesi in cui nella parte finale della sentenza non sia riprodotto il dispositivo letto in udienza, nonché nell’ipotesi in cui vi sia contraddittorietà radicale tra dispositivo letto in udienza e dispositivo contenuto nella sentenza depositata, ma la motivazione, ben lungi dall’essere contraddittoria col dispositivo letto in udienza, sia con esso coerente.
Queste soluzioni mi sono apparse non condivisibili: la modifica del dispositivo effettuata in sede di redazione della sentenza completa di motivazione è atto, illegittimo sì, ma proveniente pur sempre dal giudice ancora investito della causa, con la conseguenza di potere e dovere ritenere, in applicazione dei principi generali, che il provvedimento costituito dalla sentenza depositata, in quanto atto successivo rispetto alla serie procedimentale, prevalga sul dispositivo letto in udienza e lo travolga privandolo, sia pure illegittimamente, di qualsiasi efficacia.
Con ciò però si elimina solo l’efficacia del dispositivo letto in udienza, non l’errore, la violazione compiuta dal giudice: ciò significa che l’errore, la violazione commessa dal giudice si riverbera necessariamente sulla sentenza comportandone la nullità; tale nullità potrà essere fatta valere nei limiti e secondo le regole proprie dell’appello e del ricorso per Cassazione;
- nell’ipotesi in cui tra la pubblicazione del dispositivo e la formazione della sentenza, sopravviene la morte del giudice, il dispositivo non può essere considerato come sentenza, ma il pretore dirigente dovrà riassegnare la causa ad altro giudice perché innanzi a questi si rinnovi la discussione e si rideliberi il dispositivo e quindi si rediga la motivazione (con la conseguenza che il primo dispositivo perderà la sua efficacia esecutiva).
È infine da considerare l’ipotesi della sentenza emessa dal giudice diverso da quello davanti al quale si era svolta l’udienza di discussione: la vicenda è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso dell’inesistenza della sentenza, il che francamente appare eccessivo.

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