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La rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro: profili sostanziali e processuali dell’art. 4293 c.p.c.


Fra le innovazioni che importanti della l. 533/73 è da annoverare senza ombra di dubbio il terzo comma dell’art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria: “il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
L’art. 4293 c.p.c. ha un duplice valore:
- contiene una statuizione di diritto sostanziale, secondo cui in ipotesi di inadempimento dei crediti al pagamento di somme derivanti dai rapporti di cui all’art. 409 c.p.c., il lavoratore ha diritto alla corresponsione non solo degli interessi legali ma anche del maggior danno subito a causa della svalutazione monetaria, il tutto con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto indipendentemente dalla necessità di qualsiasi atto di costituzione in mora; l’la giurisprudenza ordinaria ha chiarito che essa si applica si solo a favore dei lavoratori, ma favore di tutti i lavoratori di cui all’art. 409 c.p.c. indipendentemente dal requisito della subordinazione;
- contiene una statuizione di diritto processuale, secondo cui il giudice deve provvedere d’ufficio a tale liquidazione di interessi e maggior danno da svalutazione monetaria, indipendentemente e quindi anche in assenza di una esplicita domanda del lavoratore attore in tal senso; questa impostazione comporta che con riferimento ai crediti di lavoro interessi e rivalutazione sono privi di autonomia e costituiscono un accessorio inscindibile del credito di lavoro; il che significa che una volta dedotto in giudizio un credito di lavoro e passata in giudicato la sentenza relativa, il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile preclude la proposizione di una successiva domanda avente ad oggetto solo rivalutazione e/o interessi.

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