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Le ordinanze di pagamento di somme ex art. 423 c.p.c.


Le ordinanze previste dall’art. 423 c.p.c. costituiscono una grossa novità della l. 533/73 in quanto prevedono esplicitamente che nel corso di un processo a cognizione piena il giudice possa con ordinanza immediatamente esecutiva disporre il pagamento delle somme non contestate e, su istanza del solo lavoratore, il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene raggiunta la prova.
Per quanto concerne le ordinanze di pagamento delle somme non contestate è da dire innanzi tutto che con esse il legislatore attribuisce un eccezionale rilevanza al fenomeno della non contestazione nell’ambito del processo a cognizione piena allo scopo di agevolare la rapida formazione di un titolo esecutivo.
Presupposti per l’emanazione dell’ordinanza sono la richiesta di parte (di una qualsiasi delle parti, e quindi non solo del lavoratore) e la non contestazione di somme.
Incertezze sussistono in ordine al se l’ordinanza sopravviva un no all’estinzione della causa di merito, e in ordine al se l’ordinanza provvisionale sia fondata su di una cognizione sommaria o piena.

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