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La chiamata in causa su istanza di parte


Ai sensi dell’art. 106 c.p.c. “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita”.
Della chiamata in garanzia si è già trattato; in questa sede ci si può limitare all’esame della chiamata in causa pura e semplice.
Il problema interpretativo preliminare che pone l’art. 106 c.p.c. è l’individuazione del significato dell’espressione “comunanza di causa”.
L’interpretazione è oggi accolta dalla giurisprudenza è quella secondo cui la comunanza di causa sussiste ogni qual volta sussista un ipotesi di connessione oggettiva.

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