La chiamata in causa su istanza di parte
Ai sensi dell’art. 106 c.p.c. “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita”.
Della chiamata in garanzia si è già trattato; in questa sede ci si può limitare all’esame della chiamata in causa pura e semplice.
Il problema interpretativo preliminare che pone l’art. 106 c.p.c. è l’individuazione del significato dell’espressione “comunanza di causa”.
L’interpretazione è oggi accolta dalla giurisprudenza è quella secondo cui la comunanza di causa sussiste ogni qual volta sussista un ipotesi di connessione oggettiva.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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