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L’espropriazione forzata in generale


Sempre ai sensi dell’art. 2910 c.c. l’espropriazione dei beni del debitore avviene “secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile”.
Tali regole possono essere così sintetizzate:
- preliminare all’espropriazione forzata è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto; il precetto diviene inefficace se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione;
- il processo di espropriazione forzata si distingue a seconda che abbia ad oggetto beni mobili che si trovino presso il debitore (espropriazione mobiliare), crediti del debitore verso terzi o beni mobili del debitore che siano in possesso di terzi (espropriazione presso terzi), beni immobili (espropriazione immobiliare), beni indivisi, beni di proprietà di terzi soggetti a responsabilità per debiti altrui (espropriazione contro il terzo proprietario);
- giudice competente è sempre il tribunale.

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