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Cenni sul pignoramento


Il pignoramento è l’atto con cui si inizia l’espropriazione forzata.
Consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento è provocato dal creditore munito di titolo esecutivo ed è eseguito dall’ufficiale giudiziario.
Funzione del pignoramento è l’assoggettare i beni pignorati ad un vincolo di indisponibilità.
Si tratta di un regime non di indisponibilità assoluta, ma di inefficacia relativa: gli atti di disposizione giuridica posti in essere dal debitore non sono né nulli né inefficaci erga omnes, ma solo inefficaci in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione.
Oggetto di pignoramento possono essere solo diritti su beni suscettibili di trasferimento.
Svolti questi rilievi generali, occorre ora esaminare le singole specie di pignoramento, le quali non possono non tenere conto del regime di circolazione delle varie specie di beni: ciò sia per creare un vincolo efficace, sia per risolvere i conflitti tra i terzi aventi causa del debitore e il creditore pignorante (e i creditori intervenuti nell’esecuzione).

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