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Effettività ed idoneità dell’opposizione all’esecuzione


L’opposizione all’esecuzione non ha efficacia sospensiva automatica dell’esecutività del titolo o del processo esecutivo già iniziato.
Il rimedio dell’opposizione all’esecuzione è idoneo a garantire a livello di effettività il diritto di difesa del debitore, in quanto l’ordinamento consenta al debitore di utilizzare una misura cautelare idonea ad assicurargli la fruttuosità pratica della sentenza di accoglimento dell’opposizione.
Questa misura cautelare esiste ed è data dalla sospensione dell’esecuzione.
La sospensione dell’esecuzione in quanto vera e propria misura cautelare è subordinata alla valutazione di esistenza del fumus boni iuris quanto ai motivi di opposizione e del periculum in mora, ed è soggetta agli artt. 669 bis ss. c.p.c. in tema di procedimento cautelare.
Le uniche due grosse deviazioni rispetto alla disciplina contenuta negli artt. 669 bis ss. c.p.c. concernono:
- la competenza esclusiva del giudice dell’esecuzione a disporre la sospensione dell’esecuzione già iniziata, ancorché l’ufficio giudiziario cui appartiene possa non essere competente a conoscere dell’opposizione all’esecuzione;
- l’efficacia della sospensione fino al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione o della comunicazione della sentenza d’appello sempre di rigetto: tale previsione è destinata a cadere a favore della regola generale secondo cui la misura cautelare perde efficacia a seguito della sentenza di primo grado, anche non passata in giudicato, che dichiari l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stata concessa.
Ai sensi dell’art. 623 c.p.c. “salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l’esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell’esecuzione”.
Può essere utile a questo punto riepilogare le modalità attraverso cui è assicurato il diritto di difesa del debitore:
- in ipotesi di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, il diritto di difesa del debitore è assicurato dall’opposizione, nonché dalla sospensione dell’esecutività del titolo disposta dal giudice dell’opposizione e dalla sospensione dell’esecuzione già iniziata disposta dal giudice dell’esecuzione;
- in ipotesi di sentenza di condanna passata in giudicato:
- dalla revocazione straordinaria nonché dalla sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice della revocazione;
- dall’opposizione tardiva nonché dalla sospensione dell’esecuzione e dell’esecutorietà;
- dall’opposizione all’esecuzione esperibile solo per fare valere fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al giudicato, nonché dalla sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione già iniziata disposta dal giudice dell’opposizione o dal giudice dell’esecuzione quando ricorrano “gravi motivi”;
- in ipotesi di sentenza di condanna d’appello non passata in giudicato, dal ricorso per cassazione o dalla revocazione ordinaria nonché dalla sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice d’appello;
- in ipotesi di sentenza di condanna di primo grado non passa in giudicato, dall’appello nonché dalla sospensione dell’esecutività o dell’esecuzione già iniziata disposta dal giudice d’appello.

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