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L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.


L’opposizione a precetto o all’esecuzione costituisce il rimedio cognitivo, esterno all’esecuzione forzata, tramite il quale il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata.
Oggetto di tale processo è l’accertamento dell’esistenza o no il diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata.
Causa petendi, fondamento, motivi di tale opposizione possono essere:
- motivi di rito, allorché si contesti la qualità di titolo esecutivo del provvedimento sulla cui base si intende agire o si sta agendo, ovvero si afferma che l’efficacia esecutiva è stata sospesa da parte del giudice della cognizione o che il provvedimento è stato riformato; in tutti questi casi oggetto del processo e del giudicato sarà sempre e solo il diritto processuale di agire in via di esecuzione forzata;
- motivi di merito, allorché si contesti che il diritto sostanziale rappresentato dal titolo non esiste per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
A tale riguardo occorre distinguere a seconda che il titolo esecutivo sia di formazione giudiziale o di formazione stragiudiziale.
Nel primo caso, occorre fare i conti con il fenomeno del giudicato sostanziale (il quale esclude che a fondamento dell’opposizione possano essere posti fatti deducibili nel processo che ha dato luogo al giudicato) e con la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione (con la conseguenza che invalidità un ingiustizia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo possono essere fatte valere solo attraverso i mezzi di impugnazione e non attraverso l’opposizione): ne segue che, a fronte di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, gli unici motivi di merito di opposizione all’esecuzione potranno essere costituiti da fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al formarsi del giudicato sostanziale.
Ove, invece, il titolo esecutivo sia di formazione stragiudiziale, l’assenza di un precedente processo in cui dedurre l’inesistenza dei fatti costitutivi e l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi agisce nel senso di consentire che tali fatti possano costituire motivi di merito dell’opposizione all’esecuzione;
- nelle ipotesi nelle quali la legge consente che il titolo esecutivo possa valere anche a favore o contro soggetti diversi da quelli risultanti dal titolo, l’opposizione all’esecuzione è lo strumento tramite il quale è possibile contestare la qualità di successore del creditore, ovvero la qualità di erede del debitore;
- infine da considerare che è consentito eccezionalmente che l’opposizione all’esecuzione possa essere utilizzata anche come rimedio per contestare non l’an, ma il quomodo dell’ esecuzione ove si contesti la pignorabilità dei beni.
L’opposizione all’esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile, cioè non appellabile ma solo ricorribile in cassazione.

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