Skip to content

La fase preliminare della notificazione del titolo esecutivo e del precetto


Fase preliminare ad ogni specie di esecuzione forzata è la preventiva notificazione al debitore del titolo esecutivo del precetto.
Il precetto è un’intimazione rivolta al debitore perché adempia all’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro il termine non minore di 10 giorni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
La funzione di questa fase preliminare è duplice: per un verso, è quella di avvisare il debitore della volontà di iniziare l’esecuzione forzata, allo scopo di consentirgli un ulteriore possibilità di adempimento spontaneo, per altro verso, è quella di consentire al debitore di proporre opposizione a precetto con la quale contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata ed instaurare a tal fine un autonomo processo a cognizione piena.
Per comprendere appieno il significato di questa seconda funzione della fase preliminare, occorre considerare che, nel nostro ordinamento, manca un controllo giurisdizionale preventivo sulla idoneità del titolo esecutivo a dare luogo ad una legittima esecuzione forzata.
La mancanza di un simile controllo preventivo rende pertanto possibile il diritto di procedere ad esecuzione forzata sia venuto meno:
- in caso di titoli esecutivi di formazione giudiziale, a seguito di fatti successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale;
- in caso di titoli esecutivi di formazione stragiudiziale, a causa dell’esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto i cui fatti costitutivi sono rappresentati dal titolo ovvero dall’inesistenza degli stessi fatti costitutivi;
- o non sia mai venuto ad esistenza poiché l’atto notificato era privo di efficacia esecutiva fin dall’origine.
Problema pratico centrale è lo stabilire se, ed entro quali limiti, l’opposizione a precetto possa determinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
In assenza di una fase sommaria del giudizio di opposizione a precetto, sarebbe assurdo attribuire efficacia sospensiva automatica al fatto della proposizione dell’opposizione a precetto; il debitore può invece chiedere al giudice dell’opposizione il rilascio della misura cautelare della sospensione dell’esecutività del titolo (subordinatamente all’esistenza di “gravi motivi”, cioè all’accertamento sommario della fondatezza dei motivi di opposizione e della sussistenza del requisito del periculum in mora, che però in questi casi sarà quasi sempre in re ipsa).
Il debitore può contestare il diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata non solo prima dell’inizio dell’esecuzione (opposizione a precetto), ma anche dopo che l’esecuzione sia iniziata (opposizione all’esecuzione, da proporre con ricorso al giudice dell’esecuzione).

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.