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L’istituto del reclamo nei procedimenti cautelari


L’assenza di un efficace sistema di controlli costituiva una delle lacune maggiori della frammentata disciplina dei procedimenti cautelari.
La discussione sull’opportunità o no di introdurre anche in Italia un sistema generalizzato di controllo delle misure cautelari da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento, a formazione collegiale, senza che del collegio possa far parte il magistrato che ha concesso la misura cautelare, è stata particolarmente ampia.
Risultato di questo dibattito è l’istituto del reclamo.

Provvedimenti suscettibili di reclamo


Soggetti al reclamo sono sia “l’ordinanza con la quale, prima dell’inizio o nel corso della causa di merito”, nel contraddittorio delle parti, “sia stato concesso un provvedimento cautelare”, sia “l’ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare”.
Ne segue che non è suscettibile di reclamo il decreto emanato inaudita altera parte; e infatti il luogo di controllo di questo provvedimento è l’udienza in contraddittorio; solo contro l’ordinanza con la quale in tale udienza si confermerà, modificherà o revocherà il decreto, sarà possibile sperimentare reclamo.
Reclamabili sono anche le ordinanze che abbiano pronunciato sulle istanze di revoca o di modifica.

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