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La struttura e la funzione del reclamo nei procedimenti cautelari


Sul piano strutturale si è alla presenza di un rimedio a motivi illimitati in fatto ed in diritto, con il quale possono essere fatti valere altresì fatti sopravvenuti all’emanazione del provvedimento.
Sempre sul piano strutturale sia alla presenza di un rimedio che si distingue dai mezzi di impugnazione in senso tecnico; questi si indirizzano infatti sempre contro provvedimenti aventi attitudine al giudicato, pertanto, ove non fatte valere nei termini, comportano sempre la preclusione del motivo che poteva essere fatto valere tramite l’impugnazione; la mancata proposizione, invece, del reclamo, non determina né l’immutabilità del provvedimento cautelare, né la preclusione della possibilità di far valere nel processo a cognizione piena quegli stessi fatti sopravvenuti suscettibili di costituire motivo di reclamo.
Sul piano funzionale il reclamo è strumento diretto ad assicurare quelle modalità del diritto di difesa consistenti nel potere di provocare il controllo di un provvedimento da parte di un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento stesso; garanzia soggettiva che, pur non essendo costituzionalmente doverosa, appare quanto mai opportuna riguardo a provvedimenti che si pronunciano su domande cautelari, provvedimenti che pur essendo provvisori, sono capaci, se di accoglimento, di incidere immediatamente, talvolta anche in modo irreversibile, sulla realtà sostanziale, e, se di rigetto, di comprimere l’effettività della tutela giudiziale.

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