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Ambito applicativo del sequestro giudiziario


Il sequestro giudiziario mira ad assicurare la fruttuosità pratica di una futura esecuzione per consegna o rilascio; il suo ambito di applicazione coincide, pertanto, con quello di tale specie di esecuzione: dunque il sequestro giudiziario è ammissibile solo con riferimento a beni determinati, infungibili e suscettibili di detenzione.
Dubbia e la sequestrabilità dei diritti di credito, dei titoli di credito, delle quote di società a responsabilità limitata.
Quanto ai crediti, a fronte di dubbia la possibilità o meno di considerando bene rispetto ai quali sia configurabile la proprietà o il possesso; ma anche qualora si dia a tale questione risposta positiva, è evidente che nel caso in cui sia controversa la titolarità attiva di credito l’unico interesse del creditore ricorrente è quello di evitare che il debitore pari al suo avversario prima che sia accertato, nel processo a cognizione piena, chi sia il titolare del credito; ma tale bisogno di tutela cautelare può essere soddisfatto non tanto da un sequestro giudiziario, quanto da un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Per quanto riguarda i titoli di credito, la cambiale, essendo un documento e come tale oggetto di detenzione, è sequestrabile, ma il particolare regime di circolazione che la caratterizza, induce a ritenere che la misura cautelare in esame possa essere utilizzata solo tra emittente e prenditore o tra girante e giratario, senza interferire sulla libera circolazione del titolo: pertanto l’eventuale sequestro ottenuto in data successiva alla girata, sarà sempre inopponibile al giratario.
Quanto alle azioni di una società per azioni, il problema è oggi risolto dall’art. 2352 c.c. che si applica anche al sequestro di quote di società a responsabilità limitata.

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