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Il sequestro giudiziario


La sezione II, dopo la rubrica “del sequestro”, disciplina in realtà due provvedimenti cautelari notevolmente diversi tra loro: il sequestro giudiziario e il sequestro conservativo.
Sono questi tipici provvedimenti cautelari, a contenuto conservativo, diretti ad assicurare la fruttuosità pratica del provvedimento principale che sarà, rispettivamente, una sentenza di condanna alla consegna o al rilascio, oppure una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro.
La disposizione dell’art. 670 c.p.c. relativa al sequestro giudiziario prevede due ipotesi: il sequestro giudiziario di beni e il sequestro giudiziario di prove.
In questa sede verrà trattato unicamente il sequestro di beni.

I presupposti a cui il legislatore ha subordinato l’emanazione del sequestro giudiziario sono:
- in primo luogo, l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa;
- in secondo luogo, l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione in foranea dei beni controversi.
L’espressione piuttosto univoca; nonostante ciò, secondo un indirizzo risalente al 1865, per ottenere il sequestro giudiziario la parte deve dimostrare che, nell’attesa della sentenza a cognizione piena, il bene oggetto di controversia rischi di essere soggetto a deterioramento, sottrazione o alterazione se lasciato nella disponibilità della controparte o di un terzo.

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