Riepilogo concordato preventivo
1. ammissione: dopo l'ammissione del tribunale, il creditore può provocare fallimenti esercitando voto contrario. Per la conversione in fallimento è necessaria istanza di parte. Per ammissione al concordato è necessario che siano addotti documenti veritieri e l'attestazione del professionista. (Fattibilità e veridicità)
2. deliberazione voto per classi: -51% dei voti con la maggioranza dei voti nella maggioranza delle classi. I creditori privilegiati non parteciperanno al voto se non rinunciano in tutto o in parte ai loro privilegi. In quest'ultimo caso è necessario la relazione di stima di un esperto. -il consenso dei creditori è un consenso informato poiché vengono costantemente informati sull'iter del concordato.
3. Omologazione: (art. 179 legge fallimentare) se non si raggiungono le maggioranze richieste il giudice delegato riferisce che il concordato è bocciato al tribunale, il quale provvede a comunicarlo ai creditori e al pubblico ministero. (Art. 184 legge fallimentare (gli effetti del concordato si producono in seguito all’omologazione in capo a tutti i creditori. (Art. 180 legge fallimentare - comma 1) in caso di approvazione del concordato viene omologato. Il giudice delegato è l'unico che ha la cognizione del fatto e riferisce al tribunale... (comma 2) all'udienza vengono convocati tutti, ma solo i creditori dissenzienti hanno aderito alla contestazione. Il creditore dissenziente si oppone data l’obbligatorietà per tutti del concordato una volta approvato. (Comma 3) se non vi sono opposizioni l'omologazione avviene con decreto motivato non soggetto a gravame. In tal sede il tribunale esercita un controllo di legittimità formale e sostanziale e non di merito. Si tratta di un controllo sulle modalità di
conclusione del concordato tenendo conto che tale modalità sono state fissate con il volere di una maggioranza su una minoranza. In tale sede vengono toccati i diritti soggettivi da qui la possibilità di impugnare per il dissenzienti. (Comma 4) qualora siano proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio spendendo un potere inquisitorio. Se il creditore appartenente ad una classe dissenziente si oppone al concordato, il tribunale può comunque procedere all'omologazione quando ritenga che il credito possa essere soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alle altre alternative concretamente praticabili -CRAM DOWN- se a proporre l'opposizione è un creditori dissenzienti di una classe consenziente allora egli dovrà provare l'abuso di maggioranza. (Comma 5) il tribunale provvede con decreto motivato se respinge il concordato anche per illegittimità procedurale; poi su istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi, dichiara fallimento con separata sentenza o contestualmente al decreto di respingimento. (Art. 183 legge fallimentare) contro il decreto di respingimento o di accoglimento del tribunale, chi non è soddisfatto può proporre reclamo alla corte d'appello. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza che dichiara il fallimento. Quindi per questioni di economia si possano impugnare insieme sia il decreto che respinger il concordato e la sentenza che dichiara fallimento. (Art. 181 ammissione-omologazione) Con l’omologazione si chiude la procedura di concordato. Ad esso si può proporre opposizione solo se è stato già impugnato il decreto di omologazione
4. Fase di esecuzione: (una delle tante forme di soluzione del concordato è la cessione dei beni art.182; in tal caso il tribunale esercita un'ulteriore potere, cioè nomina uno o più liquidatori ed un comitato dei creditori, il quale deve autorizzare determinate vendite, in tal modo i creditori riacquistano potere. (Art. 185) La sentenza di omologazione determina la modalità di adempimento del concordato, e su tale fase sorveglia il commissario giudiziale che ne riferisce al giudice delegato. Art. 186 ciascun creditore può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento salvo che questo non abbia scarsa importanza. In caso di assuntore non c'è risoluzione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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