Art. 2467 comma uno legge fallimentare
Art. 2467 comma uno: in virtù del dettato del presente art. il socio finanziatore della società vota il concordato solo se vi è una classe appositamente costituita perché egli è equiparato ad un portatore di capitale di rischio e in quanto tale il suo rimborso è postergato rispetto agli altri creditori sociali.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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