La sentenza dichiarativa di fallimento da parte del tribunale
Art. 16: "il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, la quale:
- nomina il giudice delegato;
- nomina il curatore (imprenditore di fatto della liquidazione);
- ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili;
- assegna un termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di insinuazione;
- stabilisce ora luogo e giorno dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.
Art. 104 comma uno: "con la sentenza dichiarativa del fallimento il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un danno grave purché non arrechi pregiudizio ai creditori". La sentenza dichiarativa del fallimento è una sentenza complessa: costitutiva, di accertamento, e di condanna (generica, a pagare). Art. 42 "La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento". È insito in questo primo comma il principio dello spossessamento in virtù del quale il fallito non può compiere alcun atto di disposizioni sui suoi beni. (Comma 2) "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono alla fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". (Perché questi devono essere pagati in prededuzione). (Comma 3 "il curatore, previa autorizzazioni del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultano superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi". Questo perché la filosofia del fallimento ha come scopo quello di ripartire tra tutti i creditori il peso dell'insolvenza andranno sempre comparare costi e benefici. I debiti preesistenti saranno pagati in moneta fallimentare, cioè in percentuale secondo le regole del fallimento.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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