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I regolamenti di attuazione delle norme comunitarie


Tra gli strumenti messi a punto dal legislatore per far fronte agli impegni comunitari, a fianco dell’attuazione diretta da parte della legge comunitaria e della delega legislativa, c’è quello dell’attuazione regolamentare, previsto per le direttive.
Si tratta di normali regolamenti governativi, ai quali però è conferito, “nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge”, un potere di delegificazione.
Rispetto alla delegificazione della l. 400/88, quella qui in considerazione non prevede la previa disciplina generale della materia, questa ricavandosi dalle direttive oggetto di attuazione, ma, al tempo stesso, essa non può operare, a differenza dell’altra, nelle materie oggetto di riserva anche relativa di legge.
A questa modalità di attuazione delle direttive comunitarie si affianca quella dell’attuazione in forma amministrativa delle direttive medesime, nelle materie nelle quali non vi sia disciplina legislativa.
Sicché, in tutti i casi in cui la direttiva venga tradotta sul piano interno in norme generali ed astratte, essi avranno carattere regolamentare, mentre, qualora il contenuto delle direttive dovesse consistere in obblighi particolari e concreti, la cui attuazione non determini la creazione di norme interne, si sarà in presenza di atti amministrativi.
Va peraltro soggiunto che, in conseguenza dell’attribuzione alle regioni della potestà di dare esecuzione ed attuazione alle norme comunitarie nelle materie di loro competenza, l’attuazione in forma regolamentare delle direttive comunitarie potrà in futuro avvenire solo in via sostitutiva, nel caso d’inerzia regionale.

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