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I regolamenti regionali


I regolamenti delle regioni e degli enti locali si ricollegano alla stessa autonomia che è loro attribuita dalla Costituzione e dalle leggi vigenti, ma trovano ora nel nuovo testo dell’art. 117 uno specifico richiamo.
Quanto alla competenza regolamentare, va subito detto che la nuova norma costituzionale espressamente circoscrive quella statale alle materie di potestà legislativa esclusiva, nelle quali è pur consentita la delega alle regioni, rimettendo a queste ultime tutte le altre.
Per la potestà regolamentare non è dunque prevista alcuna concorrenza di competenze tra lo Stato e le regioni.
La disciplina dei procedimenti e dei tipi di regolamento regionale non può non spettare agli statuti delle regioni, che potranno ispirarsi al modello della l. 400/88, ma potranno anche definire diversi tipi.
Ciò che va qui ribadita è l’osservanza dei principi costituzionali che reggono l’esercizio della potestà regolamentare, per i quali, come si è detto, esso necessita di uno specifico fondamento legislativo e non può interferire con la potestà legislativa né con materie riservate alla legge.

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