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I regolamenti ministeriali ed interministeriali


Disciplinati dall’art. 173 l. 400/88 con disposizioni opportunamente limitative.
La prima sta nella subordinazione gerarchica in cui la legge pone questi regolamenti rispetto ai regolamenti governativi.
Vi è da aggiungere che l’esercizio di un potere regolamentare da parte dei Ministri è condizionato ad apposita autorizzazione legislativa ed è limitato alle materie di competenza del singolo Ministro.
Inoltre è prevista l’obbligatoria audizione del parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei Conti.
L’importanza di questa disciplina è data dal fatto che, attraverso la formulazione dei regolamenti ministeriali, devono evitarsi interventi normativi di un singolo Ministro camuffati da normale atto amministrativo.
In questi casi, infatti, l’atto amministrativo con contenuto sostanzialmente normativo potrà essere annullato dal giudice amministrativo.
In conclusione, la disciplina stabilita per i regolamenti ministeriali ha il pregio di imporre un procedimento tipico degli atti regolamentari, differenziandoli, anche nella forma, dai comuni provvedimenti amministrativi.
L’esperienza successiva alla l. 400/88 ha però mostrato la tendenza ad una “fuga” dalla forma regolamentare e dai controlli cui questa è ricollegata, attraverso l’adozione di atti ministeriali sostanzialmente normativi, adottati in forme e con denominazioni diverse (ordinanza o decreto), passati, ciò nonostante, indenni al controllo giurisdizionale.
Il fenomeno della delegificazione e della conseguente attribuzione all’esecutivo di potestà legislativa “sostanzialmente” primaria, ha interessato, oltre ai regolamenti governativi, anche quelli ministeriali e quelli di altre autorità amministrative.

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