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Leggi-provvedimento e garanzia giurisdizionale


Da ultimo, l’esigenza di distinguere tra legge e atto amministrativo è per definizione implicita nelle garanzie giurisdizionali che la Costituzione direttamente pone a difesa dei diritti e degli interessi legittimi.
Vale poco, in quanto culturalmente inadeguata, l’obiezione, ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui quelle garanzie sarebbero riferite soltanto agli atti soggettivamente emanati dagli organi dell’amministrazione.
Da un lato, infatti, va osservato che le garanzie giurisdizionali di cui si parla hanno ad oggetto le situazioni soggettive e non gli atti amministrativi, sicché la loro lesione ad opera di una legge-provvedimento non può non ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 241 cost.
Dall’altro perché, per quanti sforzi la Corte costituzionale possa fare per assimilare il proprio giudizio sulle leggi-provvedimento a quello del giudice amministrativo, la garanzia che essa è in grado di offrire di quelle situazioni è strutturalmente e funzionalmente ben diversa da quella che offre il giudice amministrativo: perché il giudizio di costituzionalità, per il soggetto che lo esprime e per il parametro che viene impiegato, è strutturalmente irriducibile al giudizio di legittimità degli atti amministrativi; e perché, per i modi di accesso, per la mancanza di tutela cautelare, per la mancanza del doppio grado di giurisdizione e di altri rimedi contro l’errore del giudice, il giudizio costituzionale è funzionalmente riconducibile a quello amministrativo.
Le considerazioni che precedono tendono, com’è evidente, a recuperare nell’attuale contesto politico-istituzionale l’idea che la funzione legislativa debba assumere una sua caratterizzazione sostanziale nel rispetto sia dell’eguaglianza, che dei principi dello Stato sociale.
Che questi principi comportino una deroga all’idea della legge come comando generale è ovvio, ma la circostanza che la legge possa avere contenuti più o meno speciali e dettare norme per situazioni non riferibili alla generalità dei consociati non autorizza solo per questo la conclusione che possa farsi provvedimento concreto, se si accetta che il compito del legislatore è bensì quello di adattare le norme alla realtà in movimento.
Né tale conclusione è smentita dal rilievo che l’art. 77 cost. definisce i decreti-legge “provvedimenti provvisori con forza di legge”.
La forza di legge sta qui invero a significare l’equiparazione di tali atti alle leggi relativamente al controllo di costituzionalità, ma non comporta di per sé solo che i decreti-legge siano esercizio di funzione legislativa.
Anzi, l’espressione “provvedimenti” esprime la naturale possibilità per i decreti-legge di svolgere anche funzione amministrativa; ciò che, a sua volta, non esclude che tali decreti contengano vere e proprie norme legislative e costituiscano quindi esercizio di funzione legislativa.
La più recente giurisprudenza costituzionale, come si è anticipato, ha mostrato un qualche ripensamento circa la tesi secondo la quale le leggi-provvedimento sarebbero nel nostro sistema del tutto ammissibili, per un verso sottoponendole ad uno “scrutinio stretto”, per altro verso affermando la necessità che esse non pregiudichino il diritto di azione e la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti oggetto di approvazione.

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