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La promulgazione e la pubblicazione della legge

La promulgazione e la pubblicazione della legge


La promulgazione è l’atto del Capo dello Stato che esterna la volontà legislativa delle Camere: essa consiste nella solenne dichiarazione dell’avvenuta approvazione da parte delle Camere della legge di cui si riporta il testo, a cui segue la previsione del suo inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e la c.d. clausola di esecutorietà (“è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”).
Secondo l’art. 72 cost. la promulgazione delle leggi deve intervenire entro 1 mese dalla loro approvazione.
Tuttavia, secondo quanto dispone l’art. 74 cost., il Presidente della Repubblica, può, prima della promulgazione, rinviare la legge alle Camere con messaggio motivato e, solo in caso di nuova approvazione, egli è tenuto a promulgarla.
Ne consegue che la promulgazione non è mero atto notarile, ma comporta una valutazione, di legittimità e talvolta anche di merito, sulla legge.
Questa considerazione, unita al rilievo che, in caso di rinvio presidenziale, la legge potrebbe non venire ad esistenza, accredita la tesi secondo la quale la promulgazione è l’atto finale del procedimento legislativo.
La funzione della promulgazione non è solo quella di esternare la volontà del legislatore, ma è anche quella di completare il procedimento di formazione della legge attraverso un atto che trasforma le due deliberazioni parlamentari in un unico testo.
Della pubblicazione si è parlato in precedenza: secondo l’art. 73 cost. l’entrata in vigore della legge avviene decorso il termine di vacatio dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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