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Le società in nome collettivo


Questa società può essere utilizzata sia per l’esercizio dell’attività commerciale sia no comm.
Costituzione della società: avviene con la stipula dell’atto, per la quale si prevedono regole di forma e contenuto.
L’atto costitutivo per consentire la registrazione e rendere la società regolare, deve:
-Essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
-Contenere: generalità dei soci, ragione sociale (nome), sede della società, soci che amministrano e che detengono la rappresentanza, conferimenti dei soci, prestazioni dei soci, criteri di ripartizione dell’utile e la quota di ciascun socio, durata della società.
Nb.la registrazione è valida anche se mancano le indicazioni dei soci amministratori e rappresentanti, e la ripartizione dell’utile; perché vi sono norme che suppliscono alla loro mancanza.
-si prevede l’iscrizione nel registro delle imprese, con efficacia di pubblicità legale. L’iscrizione è condizione di regolarità della società; si parla di:
-Società regolare: se l’iscrizione è avvenuta, perciò trova applicazione la disciplina della snc
-Società irregolare: se l’iscrizione non è avvenuta, perciò alcuni rapporti tra società e terzi sono regolati dalla disciplina della ss
Modifica dell’atto costitutivo: valgono regole per ss
Conferimenti: idem ss
Capitale sociale: vi è apposita disciplina, perché nell’atto costitutivo è obbligatorio
 Indicare i conferimenti dei soci e il loro ammontare.
Partecipazione agli utili e alle perdite: tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili, ed hanno la massima libertà nel determinare al parte che spetta a ciascun socio.
Il solo limite imposto a tutte le società è il divieto di patto leonino: è nullo il patto con il quale si esclude un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite.
Per partecipare alla ripartizione degli utili, è necessaria l’approvazione del bilancio.
Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: alle obbligazioni risponde sia la società con il pr patrimonio, sia il socio personalmente in modo solidale ed illimitato.
La responsabilità personale di tutti i soci è inderogabile.

Nuovo socio: chi entra in una società già costituita, risponde insieme agli altri soci alle obbligazioni anteriori il suo ingresso.
Ex socio:
-per le snc irregolari: lo scioglimento del rapporto sociale per morte/recesso/esclusione, non fa venire meno la responsabilità personale dell’ex socio per le obbligazioni anteriori a tali eventi.
-Per le snc regolari: lo scioglimento del rapporto sociale sarà iscritto nel registro delle imprese, perciò la responsabilità personale del socio cesserà, e tale evento visto l’efficacia della pubblicità legale è opponibile ai terzi.     



Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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