Gli strumenti finanziari partecipativi delle s.p.a.
Nell'ambito della struttura finanziaria di una spa un ruolo autonomo è riconosciuto agli strumenti finanziari partecipativi.
L'art 2346 consente che una spa a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi possa emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi,escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
Le modalità e le condizione di emissione,i diritti che conferiscono,la legge di circolazione è rimessa allo statuto.
La caratteristica delle azioni risiede nel fatto che i conferimenti azionari sono volti a costituire il capitale sociale,a differenza degli apporti prestati a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi che costituiscono un finanziamento e come tale non imputabile a capitale sociale.
Le azioni a differenza delle obbligazioni conferiscono diritti patrimoniali in relazione all'andamento della società.
Inoltre per le obbligazioni,a differenza degli strumenti finanziari partecipativi,è previsto un limite quantitativo alla loro emissione.
L'emissione di strumenti finanziari partecipativi avviene a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi.
La terminologia è volutamente chiara nel distinguere l'apporto dal conferimento prestato a fronte di sottoscrizione di azioni sottolineando come l'apporto richiami l'associazione in partecipazione e il conferimento la partecipazione societaria e il finanziamento.
Comunque resta il fatto che colui che apporta e colui che conferisce non diventano titolari dell'iniziativa economica non concorrendo ad un rischio superiore al loro apporto e non avendo nessun potere a livello gestionale.
I diritti di cui possono godere coloro che detengono strumenti finanziari sono:
-diritti patrimoniali:rimborso dell'apporto alla scadenza,si può inoltre prevedere un diritto a una quota degli utili attraverso una remunerazione fissa o indicizzata.
-diritti amministrativi:la formula legislativa lascia ampio spazio agli statuti che potranno riconoscere determinati diritti che andranno però coordinati con quanto disposto nell'art 2346:esclusione del voto nell'assemblea generale.
-diritti alla circolazione:lo statuto può optare per una qualsiasi delle leggi di circolazione non ritenendosi applicabile il divieto di emissione dei titoli di credito al portatore.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alessandro Conti
- Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto commerciale
- Titolo del libro: Gli imprenditori e le società
- Autore del libro: Ferrara Corsi
- Editore: Giuffrè
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