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Nozioni sui conferimenti di partecipazioni, d’azienda, di rami d’azienda


Alcune nozioni sui conferimenti (di partecipazioni, d’azienda, di rami d’azienda (beni in natura)), Artt. 2343 –2343 ter C.C.
Chi conferisce beni in natura o crediti in una S.p.A. deve presentare la relazione giurata di un esperto nominato dalle parti dotato di adeguata e comprovata professionalità, con l’attestazione che il relativo valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale (o dell’aumento di capitale sociale, in caso di conferitaria preesistente) e dell’eventuale sovrapprezzo.
Gli amministratori della conferitaria devono controllare, entro 180 gg dall’iscrizione della società(se preesistente, dall’iscrizione della modifica statutaria), la correttezza delle valutazioni peritali: se risulta un valore dei beni inferiore di oltre 1/5 appare necessario, in assenza di un apporto integrativo da parte del conferente, ridurre proporzionalmente il capitale.
Nel caso in cui la società conferitaria sia nella forma di S.r.l, non vi è l’obbligo, in capo agli amministratori, del controllo ex post delle valutazioni peritali.

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