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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2407: responsabilità civile, penale e amministrativa dei sindaci


Le modifiche determinano un cambiamento sostanziale sul piano della responsabilità non solo civile, ma anche penale ed amministrativa dei sindaci.
“La natura dell’incarico” (analogamente a quanto previsto per il 2392) sostituisce la diligenza “del mandatario” (1710), in quanto i sindaci, come gli amministratori, non sono mandatari, ma parti di un contratto tipico ed espressamente disciplinato.
Non basta la diligenza media, quella del buon padre di famiglia; serve la diligenza media professionale di cui al 1176 comma 2 (“in relazione alla natura dell’attività esercitata”); i sindaci devono pertanto avere un’appropriata preparazione professionale e un’adeguata competenza tecnica (perizia) (e infatti sono scelti tra soggetti qualificati ed iscritti in vari albi; tuttavia il legislatore non si è spinto fino a contemplare una professionalità specifica per il settore operativo della società).
Il dovere di diligenza comprende quello di assumere ogni iniziativa che, se pure non rispondente ad un determinato obbligo di legge, sia necessaria per l’assolvimento dei compiti istituzionali di controllo sull’amministrazione della società. Il controllo del collegio non è limitato all’operato degli amministratori, ma a tutta l’attività sociale, a tutela dell’interesse dei soci e dei creditori.
Tuttavia, la regola lascia comunque un notevole margine di astrattezza; la diligenza deve essere commisurata alle principali caratteristiche della società, con riferimento alle dimensioni, all’oggetto sociale, alla struttura organizzativa e proprietaria.
Gli amministratori, oltre a non dover intralciare o impedire la funzione di controllo, devono collaborare con il collegio sindacale.

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