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Commento di Alessandro Silvestrini all’art. 2396: funzione del direttore generale


“Statuto” è una modifica poco innovativa, sostituisce “atto costitutivo” perché le norme sul funzionamento della società sono per lo più contenute nello statuto.
Per comprendere la seconda innovazione va innanzitutto specificato che il codice non definisce la funzione del direttore generale; tuttavia possono considerarsi tali i dirigenti al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati dell’impresa e operano in rapporto diretto con gli amministratori, dando attuazione alle loro direttive; le due cariche sono tuttavia cumulabili (a meno che il cumulo non comporti la saturazione del vincolo di subordinazione dell’uno all’altro; in genere può essere anche direttore generale solo il consigliere normale). I direttori generali non devono necessariamente essere muniti di rappresentanza esterna della società, tuttavia, quando esplicano funzioni che li pongono in contatto con i terzi, possono essere assimilati agli institori (l’institore è il più importante degli ausiliari dell'imprenditore; generalmente si tratta di un particolare lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, preposto dal titolare all’esercizio di un'impresa commerciale), con la conseguente applicazione della disciplina per questi dettata in tema di rappresentanza della società (ma solo in presenza di specifica attribuzione ricevuta dal cda oppure se il potere di rappresentanza attiene intrinsecamente alla natura dei compiti che gli sono affidati). E’ per via di questa loro importanza che i direttori generali sono spesso assoggettati a norme proprie degli amministratori.
L’assoggettamento ex art. 2396 è subordinato alla condizione che il direttore generale sia stato direttamente nominato dall’assemblea dei soci o anche dal cda, ma in base a specifica disposizione statutaria; in questo caso il direttore generale diviene “organo facente parte della struttura tipica della società”. Gli si applicano in blocco tutte le norme sulla responsabilità degli amministratori: verso la società (2393 e 2393-bis), i creditori sociali (2394), i singoli soci o terzi (2395). La responsabilità riguarda i danni arrecati nello svolgimento dei “compiti loro affidati” che, se derivano da direttive impartite dagli amministratori, concorrerà con quella degli stessi amministratori. Il direttore generale è inoltre tenuto (2392 comma 2) ad attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli, quindi può essere chiamato a rispondere anche se l’evento non rientrava nella sua sfera di competenza, ma, essendone a conoscenza, non ne abbia impedito il compimento. La responsabilità del direttore generale è verso la società sia ex art. 2391 e 2392 che per inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro che lo lega alla società; nella maggior parte dei casi un singolo comportamento incide su entrambi i tipi di responsabilità (es.: agire in conflitto di interessi viola sia il 2391 e 2392 che l’obbligo di fedeltà), soltanto raramente su uno solo dei due (es.: se, agendo in conflitto di interessi, non arreca danno alla società, viola solo l’obbligo di fedeltà e potrà essere licenziato; se esegue fedelmente le direttive del cda è responsabile solidalmente con quest’ultimo per violazione dell’obbligo di amministrare con diligenza l’impresa sociale, ma non ha alcuna responsabilità come lavoratore subordinato).
La società, per l’ultimo inciso (innovativo) del 2396, potrà, alternativamente o cumulativamente, proporre sia l’azione sociale di responsabilità che quella fondata sul rapporto di lavoro subordinato, osservando le rispettive regole (per la prima serve autorizzazione dell’assemblea, per la seconda no; la prima ha termine di prescrizione di 5 anni, la seconda 10; eccetera).

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