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Articolo 223-duodecies att. trans.


Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
Le deliberazioni necessarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L’articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa all’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche per l’adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per l’attribuzione all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza all’adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l’articolo 2331, quarto comma, del codice civile […].

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