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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 quater: il parere del collegio sindacale nella nomina del revisore


Con riguardo al parere del collegio sindacale, obbligatorio ma non vincolante, la cui mancanza può causare annullabilità della delibera di nomina, non si sa quale oggetto e contenuto debba avere. Il Tuf dispone che il collegio è tenuto a verificare la “idoneità tecnica, con particolare riguardo all’adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell’organizzazione della società in relazione all’ampiezza e alla complessità dell’incarico da svolgere”, ma la dottrina rileva che “il collegio sindacale non ha mezzi, strumenti e struttura idonei all’espletamento di tale compito”, e può solo verificare l’insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Tuttavia, se la ratio della legge è che il collegio informi i soci della propria opinione in modo fondato e consapevole, in assemblea potranno giungere solo le candidature di potenziali revisori interessati che siano corredate da proposte di revisione già sottoposte al vaglio del collegio (magari con un iter che preveda la candidatura, corredata dal “piano di revisione”, da sottoporre al collegio).

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