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I limiti della rappresentanza in assemblea

I limiti della rappresentanza in assemblea


Esistono dei limiti quantitativi nelle società per la disciplina delle rappresentanza in assemblea: una stessa persona non può rappresentare più di 10 soci, per le società ricorrenti al mercato del captiale di rischio, il limite è elevato a seconda dell’entità del capitale sociale fino a 50, 100, 200 soci(articolo 2372 cc) e il TUF; in deroga alla disciplina codicistica, ha introdotto due strumenti: sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto(articoli 136-144), che non può essere derogata dagli statuti. Questi due istituti non si applicano alle società cooperative, tra cui sono comprese le banche popolari(articolo 137 comma  4 TUF) perché comporterebbe un’elusione del principio del voto capitarlo(un socio ha un solo voto quale che sia la partecipazione). Per sollecitazione si intende la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti da parte di uno o più soggetti(committente) che deve avere azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea cui la delega si riferisce. La finalità dell’istituto è favorire una presenza forte in assemblea degli azionisti detentori di partecipazioni qualificate nella società  ed elevare il grado di partecipazione degli azionisti alla vita sociale. La posizione di committente può essere assunta anche da intermediari professionali. La CONSOB per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato diffuso, ha stabilito soglie di partecipazione per poter sollecitare le deleghe inferiori rispetto all’1% del capitale sociale, in quanto tale soglia potrebbe essere eccessiva(139 comma 1 TUF), il committente non può procedere direttamente alla sollecitazione ma ricorrere a uno degli intermediari abilitati cui tale attività è riservata in via esclusiva: imprese di investimento, sicav, sgr, banche , socieàt di capitali aventi per oggetto eslcusivo l’attività di sollecitazione e rappresentanza dei soci in assemblea(140 TUF). La sollecitazione avviene tramiste la diffusione di un prospetto informativo e modulo di delega. La sollecitazione può essere avviata solo dopo la pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, copia dell’avviso va inviato alla società emittente, CONSOB, società di gestione del mercato e società di gestione accentrata delle azioni. La CONSOB entro 5 giorni lavorativi, può richiedere integrazioni al prospetto e modulo di delega o stabilire particolari modalità di diffusione(articolo 144 comma 2 a TUF). Decorso tale termine l’intermediario può procedere alla sollecitazione tramite la diffusione agli azionisti del prospetto e modulo nella versione definitiva, trasmettendone copia a società emittente, CONSOB, società di gestione del mercato e società di gestione accentrata delle azioni. Conclusa la fase di sollecitazione, il voto per delega è esercitato direttamente dal committente o intermediario effettuante la sollecitazione. L’intermediario non può subdelegare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto. Chi esercita il voto in assemblea, è obbligato a votare per conto del delegante, anche sugli argomenti all’ordine del giorno rispetto ai quali il committente non abbia formulato proposte, se il delegante si è espresso in merito nel modulo di delega(135 comma 7 e 137 comma 2 regolamento emittenti). Il prospetto informativo deve contenere info dettagliate: elencazione di tutti i soggetti che partecipano alla sollecitazione, descrizione attività esercitate dal committente, specificazione da committente e intermediario di eventuali conflitti d’interesse con la società emittente, quantitativi di azioni della società emittente posseduti da committente e intermediario specificando se sia esercitabile il diritto di voto; descrizione rapporti d’affari o partecipativi tra committente e intermediario; precisa indicazione delle proposte di voto in relazione alle quali il committente richiede il conferimento di deleghe e l’indicazione delle motivazioni alla base della richiesta; indicazione di modalità di rilascio e revoca della delega.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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