I requisiti operatori del mercato mobiliare
I requisiti operatori del mercato mobiliare
Proprio per questo il TUF ha previsto per i soggetti operanti nel mercato mobiliare una disciplina più stringente della revisione contabile rispetto alla disciplina generale del controllo contabile delle spa contenuta nel cc: tale controllo contabile può essere svolto da uno dei soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, iscritti presso il Ministero della giustizia(2409 cc), mentre l’attività di revisione contabile dei bilanci si società con azioni quotate è riservata alle società di revisione iscritte nell’albo speciale della CONSOB(161 TUF), l’iscrizione a tale albo è subordinata all’accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 6 comma 1 del d.lgs 88/1992, validi anche per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili: la società deve avere la sede principale o una secondaria con rappresentanza stabile in Italia; oggetto sociale limitato alla revisione e organizzazione contabile di aziende; i rappresentanti della società e la maggioranza degli amministratori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; in caso di società di capitali, la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve spettare a persone fisiche iscritte nel registro; in caso di società di persone la maggioranza numerica deve spettare a iscritti nel registro. La limitazione dell’oggetto sociale risponde all’esigenza di garantire il massimo grado di indipendenza nello svolgimento dell’attività di revisione. L’iscrizione nell’albo speciale è subordinata inoltre all’accertamento del requisito di idoneità tecnica dalla CONSOB, comportante una valutazione di merito degli assetti organizzativi della società di revisione, capacità professionali di soci e amministratori che assumono la responsabilità degli incarichi di revisione. Anche le società di revisione costituite all’estero in possesso dei medesimi requisiti previsti per le società italiane, possono richiedere l’iscrizione all’albo CONSOB, trasmettendogli una situazione contabile annuale riferita all’attività di revisione e organizzazione contabile svolta in Italia. Infine il comma 4 articolo 161 stabilisce quale requisito per l’iscrizione nell’albo speciale, l’obbligo per le società di revisione di munirsi di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell’albo speciale previsto dall’articolo 107 TUB o di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali: l’ammontare di garanzia o copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volumi di affari.Continua a leggere:
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Dettagli appunto:
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Autore:
Fabio Porfidia
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- Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto del mercato finanziario e degli strumenti derivati
- Docente: F. Amorosino
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