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Le funzioni degli amministratori

Le funzioni degli amministratori

Il codice civile attribuisce agli amministratori una serie di funzioni: potere decisionale su tutte le materie connesse all’amministrazione della società; potere di rappresentanza nei confronti di terzi(2384 comma 1); valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società, valutazione del generale andamento della gestione(2381 comma 3). Il codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana spa, prevede che il consiglio si riunisca con regolarità e gli amministratori agiscano perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Per le società quotate, l’articolo 147 ter TUF prevede l’elezione degli amministratori tramite il voto di lista e che almeno uno dei componenti del cda sia espresso dalle minoranze. Nel caso in cui il cda sia composto da più di 4 membri, deve includere almeno uno coi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148 comma 3; nel caso in cui il consiglio sia composto da più di 7 componenti, almeno due di essi devono avere i requisiti di indipendenza. In base all’articolo 147 quienquies TUF, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento adottato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro dell’economia. Il codice di autodisciplina delle società quotate prevede che il cda sia composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, tra questi ultimi vi siano amministratori indipendenti. Ai primi sono attribuiti deleghe  e funzioni direttive, i secondi contribuiscono ad alimentare la dialettica consiliare sulle decisioni da prendere e per la loro estraneità lla gestione, possono valutare con maggiore distacco le proposte e operato degli amministratori esecutivi. Il cda dovrebbe includere un numero adeguato di amministratori non esecutivi indipendenti cioè che non intrattengono ne hanno di recente intrattenuto neppure indirettamente con emittente o soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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