Skip to content

Articolo 66 comme 8, il regolamento degli emittenti

Articolo 66 comme 8, il regolamento degli emittenti

Per dare veridicità e trasparenza, l’articolo 66 comma 8 del regolamento emittenti, impone l’obbligo di informare il pubblico circa la veridicità dei rumors se il prezzo di mercato degli strumenti finanziari registra variazioni ex-post rilevanti rispetto all’ultimo prezzo del giorno precedente, per fronteggiare gli effetti dell’alterazione indotta dai rumors del regolare andamento delle quotazioni.
L’informativa periodica riguarda la messa a disposizione del pubblico dei documenti contabili previsti dalle norme civilistiche e dalle legislazione speciale di settore, la conoscenza dei quali influenza i prezzi dei titoli.  Il Regolamento emittenti dispone che gli emittenti di strumenti finanziari sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico entro il giorno successivo all’approvazione del bilancio:
a) i documenti di cui all’articolo 2345 cc(copia del bilancio, correlata da relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e verbale di approvazione dell’assemblea);
b) bilancio consolidato se redatto;
c) relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;
d) copia integrale dei bilanci delle società controllate;
e) prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate.
Anche le relazioni semestrali corredate dalle eventuali osservazioni del collegio sindacale e relazione contenente il giudizio della società di revisione, devono essere messe a disposizione del pubblico dagli emittenti azioni quotate in borsa, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato entro 4 mesi dalla fine del primo semestre. La CONSOB qualora esigenze di tutela informativa lo richiedano, può imporre la redazione di documenti contabili aggiuntivi: il regolamento 11971/99 ha imposto agli emittenti titoli quotati l’obbligo di redigere relazioni trimestrali sull’andamento della gestione. Altre info richieste dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 114 bis, riguardano i compensi corrisposti agli amministratori, sindaci e direttori generali, anche da società controllate, eventuali stock option attribuite ad amministratori e direttori generali.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.