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Art. 114 e 115 tuf

Art. 114 e 115 tuf

L’articolo 114 TUF attribuisce lla CONSOB il potere di richiedere ai singoli emittenti, soggetti controllanti e società controllate la pubblicazione di notizie e documenti, quando i flussi informativi ordinari non sono ritenuti sufficienti ad assicurare una corretta informazione. I soggetti che ricevono la richiesta possono proporre un reclamo motivato se ritengono che dalla pubblicazione possa derivargli un grave danno; la CONSOB entro 7 giorni può escludere parzialmente o temporaneamente la comunicazione delle info sempre che ciò non induca in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso tale termine,  il reclamo si intende accolto.
L’articolo 115 TUF disciplina le comunicazioni che gli emittenti devono inviare alla CONSOB, non dirette al pubblico, la CONSOB può decidere se metterli a disposizione del pubblico. La CONSOB può:
1) richiedere a emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine, ai soggetti controllanti e alle società da essi controllate, notizie e documenti;
2) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, direttori generali, dirigenti, società di revisione;
3) eseguire ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e acquisirne copia(vigilanza ispettiva);
4) esercitare ulteriori poteri previsti da articolo 187 octies: richiedere dati, documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la comunicazione, richiesta delle registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine per la comunicazione, procedere a sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca; procedere a perquisizioni.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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