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Le operazioni rilevanti nel regolamento emittenti

Le operazioni rilevanti nel regolamento emittenti

Nel regolamento emittenti in consultazione sono oggi considerate operazioni rilevanti quelle il cui valore supera la soglia del 5 % del valore di: capitalizzazione media degli ultimi sei mesi; totale attivo della società; utili; passività o acquisti e vendite di beni e servizi. La comunicazione al mercato riguardante le operazioni con parti correlate deve essere effettuata pubblicando un documento informativo subito dopo la delibera di approvazione in cui devono essere descritte le caratteristiche dell’operazione, motivazioni economiche della società emittente al compimento dell’operazione, modalità di determinazione del corrispettivo dell’operazione e riportati in allegato eventuali pareri degli amministratori indipendenti ed esperti indipendenti.
Dando attuazione alla direttiva market abuse, il regolamento emittenti ha previsto una disciplina per raccomandazioni e ricerche, uno strumento fondamentale per prevenire l’ipotesi di manipolazione informativa. Sono previsti obblighi di correttezza delle raccomandazioni(definite come ricerche o altre info intese a raccomandare o proporre in maniera esplicita o implicita una strategia di investimento in merito a uno o più strumenti finanziari o ai loro emittenti compresi pareri su valore del prezzo presenti e futuri di essi). Tali disposizioni riguardano l’attività di chiunque elabora o diffonde raccomandazioni nell’esercizio della propria professione(soggetti pertinenti) e sono più stringenti quando tali soggetti sono specialisti(analisti finanziari, intermediari, ecc). Nell’articolo 69 bis regolamento emittenti in materia di redazione delle raccomandazioni, si prevede che:
a) i fatti devono essere distinti da interpretazioni, opinioni o altri tipi di info non fattuali;
b) attendibilità fonti e quando vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò deve essere indicato.
Il TUF ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina delle ricerche anche ai giudizi delle agenzie di rating pur tenendole distinte. Il regolamento emittenti disciplina anche altre informazioni destinate al pubblico che devono essere fornite dagli emittenti:
informazioni su esercizio dei diritti, info su attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; verbali assembleari,  partecipazioni reciproche; comunicazione delle operazioni di compravendita degli strumenti finanziari; offerta di diritti di opzione; info su adesione a codici di comportamento; pubblicità dei codici di comportamento.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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