Skip to content

Art 102 comme 8, La Consob e il lancio dell'Opa



La CONSOB per tutelare il funzionamento del mercato e per evitare fenomeni di insider trading, ove si siano diffuse in descrizioni sull’eventualità di OPA incidenti anche significativamente sulla regolarità delle transazioni dei relativi titoli, può chiedere al potenziale offerente di pronunciarsi in merito alla decisione del lancio dell’OPA(articolo 102, comma 8). Dalla data di comunicazione al mercato dell’intenzione di lancio dell’OPA(articolo 104 comma 1), scatta la passivity rule, cioè l’obbligo degli amministratori della società bersaglio di astenersi dall’adozione di atti e operazioni contrastanti il conseguimento dell’obiettivo di offerta. I soci possono autorizzare tecniche di difesa anti-OPA: l’organo societario legittimato a deliberare è l’assemblea in cui tutti gli azionisti possono esprimersi, le delibere assembleari in materia per essere valide devono ricevere il voto favorevole di almeno il 30 % dei soci rappresentanti il capitale con diritto di voto. Per rendere totalmente liberi gli azionisti circa la decisione se aderire all’offerta o contrastarla, si applica la break through rule: durante il periodo di adesione all’offerta sono inefficaci le restrizioni al trasferimento dei titoli  eventualmente previste nello statuto societario o patti parasociali e nelle assemblee chiamate a decidere sulle tecniche di difesa, sono inefficaci le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste nello statuto. Entrambe le regole si applicano solo se esiste una clausola di reciprocità, cioè non si applicano nel caso di OPA promossa da chi non sia soggetto a sua volta a regole analoghe per tutelare le società da scalate ostili promosse da società che negli ordinamenti dei paesi d’origine, non sono soggette a regole analoghe; quindi per non lasciare ingiustificati vantaggi competitivi.
Lo strumento per far conoscere agli azionisti il contenuto della proposta contrattuale dell’offerente è il documento di offerta, redatto nel rispetto delle regole stabilite dalla CONSOB, la valutazione sull’offerta degli amministratori della società bersaglio è contenuta nel comunicato dell’emittente, che deve riportare ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.