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Decreto legislativo 61/2002

circa la repsonsaiblità da prospetto, nel d.lgs 61/2002 la disciplina gli illeciti penali e amministrativi prevedeva la responsabilità penale da prospetto all’articolo 2623 cc,  punendo la condotta di chi con la consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, avesse esposto false info o occultato dati e notizie per indurre in errore i destinatari allo scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto. Era prevista una sanzione aggravata nell’ipotesi di danno patrimoniale ai destinatari delle info. La norma del codice è stata abrogata dalla legge 262/2005, che ha inserito nel TUF per le sole società quotate, la fattispecie penale della responsabilità per falso in prospetto(articolo 173 bis TUF), e la sanzione prevista è la reclusione da uno a 5 anni. Le condotte rilevanti ai fini del compimento del reato sono: esposizione di false info e/o occultamento di dati o notizie relativi alla sollecitazione all’investimento, alla quotazione, alle offerte pubbliche di acquisto e scambio. Infine il d.lgs 51/07 ha disciplinato anche la responsabilità civile per le info contenute nel prospetto: responsabilità emittente, offerente, eventuale garante e persone responsabili delle info contenute nel prospetto, per i danni subiti da investitore che abbia fatto ragionevole affidamento su veridicità e completezza delle info, a meno che non provino di aver adottato ogni diligenza- (articolo 94 comma 8 TUF).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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