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Le offerte pubbliche di acquisto e scambio

Le offerte pubbliche di acquisto e scambio



Ai sensi dell’articolo 1 comma 1 lettera v TUF per OPA e offerta pubblica di scambio OPSc si intende ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma, finalizzati ad acquisto o scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto da articolo 100 comma 1 lettera b e c.
L’OPA è considerata quale sollecitazione al disinvestimento, cioè a vendere, e poi quale strumento di acquisizione del controllo di una società quotata(OPA volontaria preventiva) o quale forma di tutela degli azionisti minoritari in seguito dell’intervenuta acquisizione del controllo(OPA obbligatoria successiva). L’OPA ha per oggetto titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante di una società bersaglio(perché i suoi titoli sono oggetto dell’offerta). La notizia avente ad oggetto il lancio di un’OPA è price sensitive, perché può avere immediati riflessi sulla quotazione dei titoli: la notizia deve essere resa pubblica per consentire il regolare funzionamento del mercato ed evitare eventuali fenomeni di insider trading; tali informazioni sono diverse da quelle necessarie agli azionisti per decidere se aderire all’offerta di acquisto o autorizzare la messa in opera di tecniche di difesa. Nel primo caso è sufficiente far conoscere che c’è un’offerta, limitandosi a indicare i suoi termini essenziali, nel secondo è necessario che gli azionisti ne conoscano esattamente i contenuti per compiere ponderate decisioni di disinvestimento o adozione di tecniche di difesa.  Per impedire fenomeni di insider trading e assicurare il rispetto della parità di trattamento, la notizia del lancio di un’OPA deve essere diffusa non appena sia ravvisabile una seria intenzione di acquisto ed è da questo momento che decorre l’obbligo per gli amministratori di astenersi dall’adottare contromisure. Se l’OPA è anche ostile cioè volta ad acquisire il controllo della società bersaglio a prescindere dalla volontà  dei suoi amministratori, questi possono adottare tecniche di difesa per contrastarla. La necessità di mettere a disposizione degli azionisti destinatari dell’offerta notizie più precise, sposta in avanti nel tempo, la pubblicazione del documento d’offerta entro un termine congruo per evitare che si prolunghino irragionevolmente gli effetti della notizia sul lancio dell’OPA sul corso dei titoli e sulle limitazioni all’operatività della società bersaglio discendenti dalla regola della passività(passivity rule). Il TUF prevede:
la comunicazione alla CONSOB e pubblicazione senza indugio di un comunicato destinato al mercato avente ad oggetto la decisione di lancio di un ‘OPA;
la tempestiva comunicazione all’autorità di controllo del relativo documento di offerta, destinato alla pubblicazione(articolo 102).   

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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