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L'articolo 98 bis tuf

L'articolo 98 bis tuf

L’articolo 98 bis TUF disciplina l’approvazione del prospetto per le offerte relative a prodotti finanziari emessi da emittenti con sede legale in un paese extracomunitario, qualora l’Italia sia lo stato d’origine: la CONSOB  ha la facoltà di approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del paese extracomunitario se redatto in conformità a criteri internazionali e se le info richieste comprese quelle di natura finanziaria sono equivalenti alle prescrizioni comunitarie.
Il regolamento emittenti detta specifiche disposizioni in tema di pubblicazione del prospetto informativo: il prospetto approvato deve essere depositato presso la CONSOB e messo a disposizione del pubblico dell’emittente o offerente quanto prima e non più tardi dell’inizio dell’offerta:
o in forma stampata o gratuitamente presso la sede legale dell’emittente  e intermediari incaricati del collocamento;
o mediante l’inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale;
o in forma elettronica nel sito web dell’emittente e se possibile nel sito degli intermediari collocatori.
Nel caso in cui l’offerta sia svolta in Italia come stato membro d’origine, deve essere pubblicato un apposito avviso da cui risultino le modalità in cui è stato reso disponibile il prospetto e dove può essere ottenuto dal pubblico. L’articolo 101 TUF prevede il divieto di diffusione di annunci pubblicitari prima della pubblicazione, con riguardo alle sole offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari. Sono riconosciuti alla CONSOB in linea con l’articolo 99 TUF, in merito allo svolgimento dell’offerta, i poteri di:
1) sospensione in via cautelare per non più di 10 giorni consecutivi ulteriore diffusione dell’annuncio relativo a un’offerta di strumenti finanziari comunitari in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di pubblciità;
2) sospensione in via cautelare per non più di 90 giorni ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitario relativo a un’offerta di prodotti diversi dai precedenti, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità;
3) divieto di ulteriore diffusione dell’annuncio pubblicitaria laddove sia accertata la violazione delle precedenti disposizioni;
4) divieto di esecuzione dell’offerta in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di sospensione e divieto.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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