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I contratti di borsa e la procedura di negoziazione


I contratti di borsa sono connessi col mercato di borsa, un mercato istituzionalizzato, l’istituzione borsa va inquadrata nel mercato secondario. Il mercato primario è quello in cui si da luogo all’emissione e al contestuale collocamento di strumenti/prodotti finanziari tra gli investitori. Il mercato secondario ha come oggetto strumenti/prodotti finanziari già emessi e in circolazione tra gli investitori. I contratti di borsa possono essere posti in essere solo dai soggetti abilitati a intermediare, gli unici a poter accedere ai sistemi telematici; sono classificati in due categorie: i contratti di compravendita e quelli di natura diversa(riporto e prestiti titoli), i primi possono essere pronti o a termine in relazione al momento in cui è prevista l’esecuzione delle obbligazioni assunte, ma nel sistema attuale gestito da Borsa Italiana spa, tutti i contratti prevedono obbligazioni ad esecuzione differita. La categoria comprende i contratti a mercato fermo in cui è stabilito definitivamente la posizione dei contraenti e i contratti a premio o a mercato libero, conferenti ad una delle parti la facoltà di non dare esecuzione al contratto o di variarne il contenuto. Il contratto di borsa a mercato fermo è una compravendita avente ad oggetto il trasferimento di una cosa determinata solo nel genere(ad esempio azioni Fiat) articolo 1378 cc. Tali contratti sono a termine, perché l’esecuzione non si attua al momento della conclusione del contratto ma entro un termine stabilito dal gestore del mercato. Con la proposta di negoziazione, immessa nel sistema telematico dall’intermediario, esso propone a una o più persone la conclusione del contratto; la proposta essendo un’offerta diffusa in rete e non diretta a un destinatario preindividuato, vale come offerta al pubblico regolata dall’articolo 1336 cc. ; l’articolo 1326 cc stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte(quando l’accettazione dell’offerta appare sul video del proponente).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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