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Liquidazione di operazioni finanziarie su strumenti non derivati

Liquidazione di operazioni finanziarie su strumenti non derivati

In Italia la fase della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati è gestita da Monte Titoli Spa sotto la vigilanza di BDI e CONSOB, mediante la piattaforma Express II che prevede ogni giorno due cicli di liquidazione netta ed uno lordo); la compensazione/liquidazione degli strumenti derivati è gestita dalla Cassa di Compensazione e Garanzia Spa. La fase di post trading si conclude con il regolamento di titoli e contante (solo di contante per operazioni su derivati) mediante la contestuale registrazione di scritture contabili per i titoli in gestione accentrata e l’accredito/addebito di moneta per i contanti.
Il nostro ordinamento prevede dei sistemi di garanzia agli articoli 68-70 TUF per il buon fine delle negoziazioni; si dividono in due categorie principali: i fondi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 sono figure soggettive di natura mutualistico-consortile, costituiti dai versamenti dei partecipanti, ogni fondo costituisce un patrimonio separato dal soggetto che l’amministra e da altri fondi eventualmente amministrati dallo stesso. Ciascun fondo ha una distinta funzione e diverse modalità di intervento a seconda che garantisca i contratti nell’intervallo temporale intercorrente tra stipulazione ed esecuzione del contratto(fondo di garanzia dei contratti) o assista la fase della liquidazione(fondo di garanzia della liquidazione). Il primo ha funzione di protezione dal rischio di controaparte, il secondo ha la funzione di circoscrive l’eventualità di un rischio sistemico connesso alla mancata copertura di una posizione debitoria in fase di liquidazione, così il fondo entra nelle posizioni debitorie e creditorie dell’insolvente, garantendo la chiusura e buon fine del processo di liquidazione. La natura mutualistica dei fondi si evidenzia nelle situazioni critiche: al verificarsi di una insolvenza, il costo della stessa è sopportato dai partecipanti al fondo che sono tenuti a ricostituire il fondo con successivi versamenti, nel caso non risulti sufficientemente capiente.
I sistemi a controparte centrale sono più complessi e permettono di non riversare le conseguenza negative dell’insolvenza sui partecipanti, nati per garantire le esposizioni generate sui mercati a termine(per i quali sono obbligatori), sono diffusi molto anche nei mercati cash(anche questi sono a termine qualora la liquidazione sia differita). Questi sistemi prevedono che la controparte centrale si interponga in ogni contratto, è essa a rispondere eventualmente anche col suo patrimonio delle obbligazioni assunte da un intermediario che dovesse rivelarsi insolvente evitando ricadute sui partecipanti al sistema. I partecipanti versano, a garanzia, delle somme iniziali(margini iniziali) provvedendo ad adeguarle quotidianamente in proporzione a perdita/guadagno registrata dai partecipanti stessi su ogni posizione aperta(margini di variazione).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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