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La gestione finanziaria dei fondi pensione


I fondi pensione per la gestione finanziaria delle risorse raccolte devono rivolgersi a soggetti esterni(autorizzati alla prestazione del servizio di gestione dei portafogli, imprese assicurative di cui al ramo VI dei rami vita e le SGR) in possesso di determinati requisiti professionali, mediante la stipula di apposite convenzioni. La gestione finanziaria delle risorse raccolte dalle forme pensionistiche complementari a benefici definiti, può essere affidata esclusivamente a compagnie assicurative. Nonostante la presenza dei gestori professionali(sottoposti a una disciplina specifica e vigilanza delle rispettive authorities), i fondi pensione conservano importanti attribuzioni in materia di gestione, essendo chiamati a:
- determinare e verificare periodicamente obiettivi e criteri della politica di investimento delle risorse differenziando diversi profili di rischio e rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti(gestione multicomparto);
- selezionare attraverso una procedura a evidenza pubblica il gestore/i professionale/i più idoneo/i e a monitorarne l’opera.
Le convenzioni di gestione hanno un contenuto minimo obbligatorio: linee di indirizzo in merito ad attività di investimento e criteri con cui queste possono essere modificate, termini e modalità per l’esercizio de recesso del fondo pensione, attribuzione al fondo della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori in cui sono investite le sue disponibilità. I fondi pensione sono titolari di valori e disponibilità conferiti che costituiscono patrimonio separato e autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti, non possono essere distratti dal fine cui sono destinati ne essere coinvolti in procedure concorsuali relative al gestore. Le risorse dei fondi pensione devono essere depositate presso una banca, distinta dal gestore e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 TUF. Questa banca deve eseguire le istruzioni del gestore del patrimonio se non contrarie alla normativa primaria e secondaria, e riferire all’authority sulle eventuali irregolarità riscontrate.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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